STATUTO

Denominazione oggetto sede
Art.1
Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle norme del Codice civile in tema di Associazioni, è  costituita l'Associazione di promozione sociale denominata

" Il cerchio magico ".

Art.2
L'Associazione ha sede in Rovereto. Essa opera all’interno del comune di Rovereto, nonché in ambito provinciale. L’Associazione potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
L’Associazione  può costituire sezioni e sedi secondarie.

Art.3
L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti di associati e di terzi, nei settori dell’ aggregazione sociale e della formazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
A tale fine, l’Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire una adeguata interazione ludica e sociale tra minori di età infantile, oltre a consentire un reciproco scambio e confronto tra genitori e famigliari.
Il riferimento teorico dell’attività sociale e formativa svolta dall’associazione è alla pedagogia ad orientamento fenomenologico, sull’esempio dell’operato del Prof. Piero Bertolini.
E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.
In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
Organizzare incontri ludici e di attività comuni tra bambini e bambine oltre i tempi della scuola/asilo  con l’intento di "fare attività insieme sviluppando relazioni significative".
Realizzare programmi di supporto e cura reciproci fra bambini/e, adulti e gruppi familiari.
Organizzare, tra genitori e famigliari, momenti e spazi informativi  e di  approfondimento tematico.
Organizzare eventi di aggregazione e socializzazione tra genitori e bambini/e;
Organizzare e gestire corsi e moduli formativi  per adulti e bambini/e;
Collaborare con altre Associazioni con finalità  aggregative, educative e sociali in favore di adulti e bambini/e;
Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche per l’instaurazione di rapporti contributivi e convenzionati.
Predisporre e realizzare programmi e progetti di gestione scolastica di minori mediante il modello delle Outdoor Education


Associati

Art.4
Sono associati all'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne condividono in modo espresso gli scopi e che si impegnano alla partecipazione non temporanea alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione e sul conferimento della qualifica di soci onorari. In caso di diniego, motivato, l’associato non ammesso può proporre appello in Assemblea.  
Gli associati devono versare le quote associative annuali e sono tenuti all'osservanza dello statuto , dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte, e non sono rivalutabili.

Art.5
Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
 - che non partecipano alla vita dell'Associazione, ovvero che tengono comportamenti
contrari agli scopi dell'Associazione.
 - che non eseguono il versamento delle quote sociali.
Contro il provvedimento di decadenza, l’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento ; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. L'associato che per qualsiasi motivo cessi da far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art.6
Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci.
 - il Consiglio Direttivo.


Assemblea

Art.7
L'Assemblea è formata da tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa.
L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati.  Per la validità della costituzione e delle delibere dell’Assemblea ordinaria è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati e le delibere vengono prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci delibera sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione è, tuttavia, necessaria la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria si costituisce con almeno il 50% degli associati e delibera con i voto favorevole di due terzi dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria richiede il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, per l’approvazione del bilancio.
Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare in merito :
 - All'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
 - Alla elezione del Consiglio Direttivo.
 - Ai ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e di esclusione.
 - Ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intende sottoporre.
Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.8
L'Assemblea è convocata, almeno 5 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o email.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Consiglio Direttivo

Art.9
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, composto da tre membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti e la carica di consigliere è gratuita.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo,il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art.10
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.
Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno ,per sottoporre all'Assemblea per l'approvazione rispettivamente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.
Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, email o telefonicamente con il consenso degli interessati.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta tramite telefono almeno due giorni prima della data prevista della riunione.

Presidente

Art.11
II Presidente, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Patrimonio

Art.12
Il patrimonio sociale è formato:
 - Dalle quote associative ed eventuali contributi dei soci.
 - Dai contributi di altre persone fìsiche e giuridiche.
 - Da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti testamentari.
 - da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
 - dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Bilancio

Art.13
Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Scioglimento

Art.14
L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.27 del Codice Civile. :
Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
Per le altre cause di cui all'art.27 del c.c.
In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.


Disposizioni Finali

Art.15
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,  alle norme del codice civile e alle leggi in materia.